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Art.1

E costituita un Associazione denominata NOMOS ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,Onlus).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

Art.2 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà socio-culturale. 

a)Per perseguire tale scopo l associazione può svolgere le seguenti attività:

1)assistenza sociale e socio-sanitaria ;

2)assistenza sanitaria;

3)beneficenza;

4)istruzione;

5)formazione;

6)sport dilettantistico;

7)promozione della cultura e dell arte

8)tutela e valorizzazione della natura e dellambiente, con esclusione dellattività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani;

Lassociazione potrà svolgere ogni altra attività non in contrasto con i principi e i valori associativa cui il presente Statuto e lAtto Costitutivo sono  ispirati.

E fatto divieto allassociazione svolgere attività diverse da quelle mensionate alla lettera a) del  D.L. 4/12/1997 numero 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 3 

L'Associazione ha sede in Angri, alla via Nazionale numero 191.

 

PATRIMONIO

 

Il patrimonio è formato:

a)Dalle quote sociali  e eventuali contributi volontari degli associati che possono essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dellassociazione;

b)Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c)Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d)Da eventuali servizi prestati dallassociazione.

 

ASSOCIATI

 

Art. 5

Possono essere associati dellassociazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,associazione e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche giuridiche che ,previa domanda motivata,vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta da almeno tre soci ordinari in carica.

Allatto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per lanno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per lapprovazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi Direttivi dellassociazione.

E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 6 

I soci dovranno versare una quota annua di euro :

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dellassociazione,ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato allassociato dichiarato decaduto il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere allassemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dellassociazione.

 

Art. 7

Sono organi dellassociazione:

- L'assemblea degli associati

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Presidente del Consiglio Direttivo

 

ASSEMBLEA

 

Art. 8

Gli associati formano lassemblea.

Lassemblea e convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e della sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, lassemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti  e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta allanno. Spetta allassemblea deliberare in merito:

-all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

-alla nomina del Consiglio Direttivo

-all'approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti;

-ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. 

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto di voto.

 

AMMINISTRAZIONE

 

ART. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato , venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli  in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dellassociazione,ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano allassemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone allapprovazione dellassemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo  ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dellassociazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi,  tenuto conto del disposto di cui alla lettera e),comma 6, dellartic.10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con voto favorevole di almeno tre  membri, potrà

Inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare lattività dellassociazione,che dovrà essere sottoposto allassemblea per lapprovazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 

PRESIDENTE

 

Art. 10

Vicepresidente , ha la legale rappresentanza dellente fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

 

BILANCIO

 

Art. 11

lesercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà allassemblea il bilancio consuntivo relativo allanno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo allanno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività  di cui allarticolo  2.

Gli utilizzi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore delle altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

 

Art. 12

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

NORMA DI CHIUSURA

 

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

STATUTO

Contattaci:

329 1484526

 

Ci troviamo in:
Via Matteotti n° 52  Angri (SA).

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